(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le provvidenze previste nella presente legge si applicano nelle zone colpite dalle alluvioni verificatesi il 22 ed il 29 ottobre 1987 ed individuate con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.