(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3
                         del 30 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le provvidenze previste nella presente legge si applicano nelle
zone colpite dalle alluvioni verificatesi il 22 ed il 29 ottobre 1987
ed  individuate con decreto del presidente della giunta regionale, da
emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge.